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Il TAR del Piemonte ha respinto la richiesta cautelare presentata da Amag Mobilità Spa contro il Comune di Alessandria, nell’ambito della gara per la gestione della sosta a pagamento.
Secondo quanto spiegato da Palazzo Rosso, il Tribunale ha ritenuto che la nota comunale impugnata riguardasse la mera fase esecutiva del contratto e la sua naturale scadenza, non costituendo quindi un provvedimento impugnabile. Ha inoltre precisato che la sospensione richiesta non avrebbe effetti pratici né potrebbe influire sulla scadenza del contratto, né il TAR potrebbe ordinare al Comune una proroga tecnica del servizio.
In aggiunta, il Tribunale ha stabilito che non sussiste alcun pregiudizio immediato per Amag Mobilità, poiché il bando di gara è già sospeso fino alla sentenza di merito, prevista per il 15 ottobre 2025. L’interesse legittimo di Amag Mobilità – la partecipazione alla gara – risulta pertanto già tutelato.